UNISCITI A NOI ...PARTECIPA ALLA CROCIATA DELLA SOLIDARIETA' E DELLA PACE....ISCRIVITI AI TEMPLARI
Siamo schierati a fianco della Chiesa di Roma e del Santo Padre, precisiamo che molte diocesi sia in Italia che all'estero ci accogliano, in qualità di Associazione privata di fedeli (canoni 215, 216, 299 Codice di Diritto Canonico). Diritto riconosciuto dal Concilio Vaticano II (cfAA 19d, Po 9c) e dal codice di Diritto Canonico (cf can.215). Le nostre finalità perseguite sono: Carità, Pietà, incremento della vacozione cristiana nel mondo, come cita il codice, in particolare i fedeli cattolici hanno il diritto di riunirsi ad altri fedeli e di agire nella sfera di autonomia.
Il papa Clemente V, per salvare i Cavalieri innocenti, adottò un “artificio” del diritto canonico, “sospeso l’Ordine in via amministrativa”. Ciò significa che una nuova bolla papale potrebbe riabilitarlo. Si riporta uno stralcio più aggiornato della sentenza del Tribunale Ecclesiastico della regione Piemonte in organico del Tribunale Regionale Piemontese di Prima e di Seconda Istanza:
Legittimità e Conformità. I Cavalieri Templari del Sovrano Militare Ordine del Tempio – Poveri Cavalieri di Cristo e del Tempio di Salomone (definizione antica) sono stati de facto riammessi nella comunione dei fedeli cristiani cattolici romani essendo stata stralciata la Bolla Pontificia Vox in Excelso (emanata da Papa Clemente V il 22 marzo 1312 e con la quale si scomunicavano i Templari) dal nuovo diritto canonico promulgato da Papa Giovanni Paolo II il 25 gennaio 1983.
Inoltre: “Il codice di diritto canonico promulgato da Papa Giovanni Paolo II il 25.01.1983 al canone 6 paragrafo 1, n. 3, stabilisce che con l’entrata in vigore del nuovo codice sono abrogate: “…leges poenales quaelibet, sive universales, sive particulares, a sede Apostolica latae, nisi in hoc ipso codice recipiantur” (.tutte le leggi penali, sia universali che particolari, promulgate dalla Sede Apostolica, se non si recepiscono in questo stesso codice). Il canone 58 paragrafo 1 stabilisce : “…un decreto singolare cessa con la cessazione della legge per la cui esecuzione venne emanato”. In merito alla scomunica comminata ai Templari da Clemente V, considerate le modalità con cui il Papa era giunto alla sua emanazione, si può anche far riferimento al canone 125 che dichiara nullo un atto giuridico posto sotto costrizione insuperabile ed anche al canone 126 che dichiara nulli gli atti posti per ignoranza o per errore che verta su ciò che ne costituisce la sostanza. Ritengo pertanto priva di ogni efficacia la scomunica contro i Templari.
Alessandria, Sacre Ceneri 2008 (6 febbraio 2008, n.d.r.).
In fede, Monsignor Guido Ottria
Vicario Generale della Diocesi di Alessandria”.
Per partecipare ai nostri incontri ed iscrizione invia una richiesta via email a: Cavaliericristiani@libero.it
Legittimità e Conformità. I Cavalieri Templari del Sovrano Militare Ordine del Tempio – Poveri Cavalieri di Cristo e del Tempio di Salomone (definizione antica) sono stati de facto riammessi nella comunione dei fedeli cristiani cattolici romani essendo stata stralciata la Bolla Pontificia Vox in Excelso (emanata da Papa Clemente V il 22 marzo 1312 e con la quale si scomunicavano i Templari) dal nuovo diritto canonico promulgato da Papa Giovanni Paolo II il 25 gennaio 1983.
Inoltre: “Il codice di diritto canonico promulgato da Papa Giovanni Paolo II il 25.01.1983 al canone 6 paragrafo 1, n. 3, stabilisce che con l’entrata in vigore del nuovo codice sono abrogate: “…leges poenales quaelibet, sive universales, sive particulares, a sede Apostolica latae, nisi in hoc ipso codice recipiantur” (.tutte le leggi penali, sia universali che particolari, promulgate dalla Sede Apostolica, se non si recepiscono in questo stesso codice). Il canone 58 paragrafo 1 stabilisce : “…un decreto singolare cessa con la cessazione della legge per la cui esecuzione venne emanato”. In merito alla scomunica comminata ai Templari da Clemente V, considerate le modalità con cui il Papa era giunto alla sua emanazione, si può anche far riferimento al canone 125 che dichiara nullo un atto giuridico posto sotto costrizione insuperabile ed anche al canone 126 che dichiara nulli gli atti posti per ignoranza o per errore che verta su ciò che ne costituisce la sostanza. Ritengo pertanto priva di ogni efficacia la scomunica contro i Templari.
Alessandria, Sacre Ceneri 2008 (6 febbraio 2008, n.d.r.).
In fede, Monsignor Guido Ottria
Vicario Generale della Diocesi di Alessandria”.

Commenti
Posta un commento